Discussione sulle linee generali - Relatore per la maggioranza per la VI Commissione
Data: 
Venerdì, 24 Giugno, 2016
Nome: 
Paolo Petrini

A.C. 3892

Grazie Presidente, Sottosegretario Baretta, colleghi, anch'io mi soffermerò solo su alcuni articoli di questo provvedimento, quelli che riguardano la competenza della Commissione finanze, ma, discutendo e illustrando anche quelli che sono gli obiettivi e le motivazioni che hanno portato il Governo e la maggioranza all'introduzione di importanti novità, come quelle dell'articolo 1 e quelle dell'articolo 2 e, cioè, semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando, al contempo, il sistema bancario. Infatti, l'articolo 1, come illustrato da chi mi ha preceduto, apre proprio il campo a queste misure dedicate al sostegno delle imprese e all'accelerazione del recupero dei crediti; disciplina una nuova garanzia reale immobiliare di natura non possessoria, denominata, appunto, pegno mobiliare non possessorio. 
Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore, diversamente che nel pegno possessorio, non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto: la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità, che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Quindi, il tutto è finalizzato a considerare anche i beni non immobili come una potenziale forma di garanzia, aumentando in tal modo il set di garanzie che le imprese possono fornire per ottenere credito. 
Così come stessi obiettivi o, parzialmente, gli stessi obiettivi ha anche l'articolo 2 e, cioè, il cosiddetto patto marciano, dove un contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore. 
Come siamo arrivati alla proposta di questi strumenti nuovi e qual è la situazione contraddistingue in questo momento il sistema del credito in Italia ? Intanto, bisogna dire qual è la situazione alla quale siamo approdati dopo otto anni di crisi molto severa per capire quali sono i problemi con i quali si dibatte questa stagione politica e, cioè, il 25 per cento di produzione industriale in meno, il 10 per cento in meno di prodotto interno lordo, il 10 per cento in meno del numero delle aziende, quattro o cinque volte in più la dimensione delle insolvenze: dai 40 ai 50 miliardi che avevamo nel 2007- 2008 siamo arrivati a più di 200 miliardi di sofferenze lorde. Ma non solo. 
Dal 2008, il fatturato medio delle imprese rimaste è calato, in media, del 4 per cento, con i margini delle imprese rimaste che sono calati in media del 25 per cento: margini calati in media del 25 per cento, con imprese che, paradossalmente – ma non tanto paradossalmente –, sono meno indebitate di otto anni fa, perché hanno avuto meno accesso al credito e, quindi, chi c’è riuscito ha dovuto patrimonializzarsi maggiormente. 
La probabilità di insolvenza è calcolata in termini tripli rispetto a quella di otto anni fa. Quindi, rischi maggiori che chi eroga credito deve assolutamente sopportare, con tempi della giustizia per venire in possesso delle garanzie che sono rimasti, purtroppo, molto lunghi: si valutano, in media, in sette anni. Quindi, qual è il modo per rafforzare la capacità di erogare credito da parte delle banche verso le aziende ? Certo, è vero che le nostre piccole e medie imprese, che occupano – lo voglio ricordare – l'80 per cento degli addetti, a causa della loro peculiarità strutturale, hanno avuto sempre una relazione difficile con il sistema bancario, una relazione caratterizzata da una fortissima rigidità, dove l'accesso al credito è sempre stato una criticità. Oggi, però, siamo in una situazione per la quale se vogliamo che la ripresa acceleri, se vogliamo che la ripresa assuma le dimensioni di una vera e propria crescita dobbiamo, per forza di cose, agire su questo aspetto del credito. E dobbiamo farlo perché – ce lo dicono dati anche recenti – la crescita oggi è data soprattutto dalle nuove imprese e non dalle vecchie. E perché accade questo ? Accade questo perché, naturalmente, le vecchie imprese che si presentano di fronte allo sportello bancario e mostrano i loro bilanci – i loro bilanci dell'ultimo anno, anno e mezzo, degli ultimi due anni –, certamente, non brillano e quei dati impediscono alle banche di erogare credito, mentre le nuove imprese si presentano in termini, sicuramente, comunque, migliori rispetto alle vecchie. Quindi, dobbiamo dare nuovi strumenti a queste imprese, ma dobbiamo, prima di tutto, permettere alle banche di essere nelle condizioni di poter erogare credito, liberando i loro bilanci, più velocemente di quanto non sia possibile a bocce ferme, dal peso di queste sofferenze. 
Il Governo è già intervenuto in termini di stock, attraverso i GACS, per poter dismettere queste sofferenze; è già intervenuto pure in termini di flusso lo scorso anno, la scorsa estate, per accelerare i tempi della giustizia; interviene nuovamente anche con questi provvedimenti pure per i tempi della giustizia. Io credo che questi due siano strumenti assolutamente decisivi, direi quasi formidabili, per poterci dare una mano in questo senso. Non basterà, infatti, migliorare il sistema delle garanzie, come faremo con la riforma dei confidi, migliorando la filiera del finanziamento della garanzia e della controgaranzia, né attraverso ulteriore finanziamento del Fondo centrale di garanzia, né attraverso strumenti, pure quelli nuovi, come i minibond, ancora troppo costosi per le piccole e medie imprese o il crowdfunding, che ha bisogno di ulteriori ritocchi sotto il profilo legislativo. 
Credo che dovremmo agire soprattutto sui tempi della giustizia, diminuendo i tempi di esecuzione attraverso procedure stragiudiziali, così come nel caso di questi strumenti, del pegno non possessorio e del «patto marciano»; ma lo facciamo – come è intrinseco anche nello strumento – attraverso questa possibilità in più data dallo smobilizzo possibile di quelli che sono i mobili, le attrezzature e i macchinari di un'impresa che possono essere, appunto, come novità, dati in garanzia. 
Credo che questa sia una normativa che ci pone positivamente all'avanguardia in Europa e che verrà accettata molto di buon grado sia dalle piccole imprese che dalle banche. Si ha paura di quelle che sono le controindicazioni – in Commissione si è molto discusso di questo –, ma noi dobbiamo guarire una malattia: per guarire una malattia c’è bisogno di assumere una medicina, che, naturalmente, porta con sé delle controindicazioni, ma io credo che siano di gran lunga minori rispetto alla positività. È vero che avremo banche che, ad ogni rinnovo di fido, osserveranno in maniera sempre più attenta quelle che sono le condizioni dell'impresa e, laddove queste condizioni non siano sufficienti per il rinnovo del fido, gli chiederà – la banca – garanzie reali, ma se non avesse avuto questa nuova opportunità, semplicemente, non avrebbe rinnovato il fido. Quindi, giudico, giudichiamo, molto positivi questi articoli 1 e 2 del decreto, che naturalmente creano una situazione diversa e soprattutto portano da sette a una media di quattro anni i tempi di esecuzione, con un abbattimento nel tempo di quello che è lo stock delle sofferenze. 
Un altro articolo che riguarda la competenza della mia Commissione è l'articolo 7, il quale dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della società per la gestione di attività SGS spa, la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. 
Il trasferimento delle azioni al valore nominale non superiore a 600 mila euro è giustificato dalla norma, il citato decreto-legge n. 497 del 1996, che attribuisce al Tesoro gli eventuali utili di bilancio realizzati dalla società concessionaria dei crediti del Banco di Napoli nell'ambito della determinazione del corrispettivo pagato dal Tesoro per la ricapitalizzazione del Banco di Napoli, operata tra l'altro mediante l'acquisto di azioni e dei diritti di opzione della stessa. 
L'altro aspetto poi centrale di questo provvedimento è costituito dagli articoli 8, 9 e 10, che sono disposizioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione sottoposte a procedure di risoluzione, e – come tutti ricorderanno – si tratta appunto di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche spa, della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, della Società cooperativa della Cassa Risparmio di Ferrara spa e delle Casse di risparmio della provincia di Chieti spa, direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario. Le modalità previste da questo decreto sono diverse rispetto a quelle che in un primo momento erano state previste nell'ambito della legge di stabilità, soprattutto per quel che riguarda il tetto che era stato definito in un massimo di 100 milioni di euro e che adesso è completamente cancellato. 
Ma che cosa prevedono questi articoli ? Prevedono il rimborso automatico e forfettario per chi aveva sottoscritto con la banca stessa i bond subordinati delle quattro banche prima del 12 giugno 2014, data di pubblicazione della direttiva UE sulla risoluzione bancari, nel caso di un reddito non superiore a 35 mila euro (anche in questo caso c’è il rimborso forfettario) oppure di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro. Il rimborso sarà nella misura dell'80 per cento dell'investimento, al netto di oneri e spese connesse all'acquisto e della differenza tra il rendimento ottenuto e un BTPbenchmark. 
Per coloro che non rientrano nelle condizioni di cui sopra (acquisto successivo al 12 giugno 2014, acquisto sul mercato secondario, patrimonio superiore a 100 mila euro e reddito superiore a 35 mila euro) si apre la strada dell'arbitrato presso l'Autorità nazionale Anticorruzione; attraverso questa modalità quindi più della metà di quei risparmiatori che avevano investito in obbligazioni subordinate potrà automaticamente riavere indietro l'80 per cento di quanto investito, mentre tutti gli altri potranno riavere anche il 100 per cento, ma accedendo appunto a questa misura arbitrale. Qual è la ratio di questa norma ? È quella in definitiva di tutelare il risparmiatore che è stato raggirato dalle banche, non semplicemente chi ha perso del denaro. Abbiamo potuto verificare attraverso innumerevoli testimonianze nel corso di questi mesi che, da parte di queste banche, c’è stata una politica notevolmente aggressiva nel collocamento di questi titoli propri, una politica aggressiva, che a volte ha portato al raggiro se non alla vera e propria truffa, ma naturalmente ci sono stati anche investitori che consapevolmente, o a volte superficialmente e incautamente, hanno investito in questi titoli. Il provvedimento si occupa di distinguere tra i raggirati e gli incauti, in qualche modo, non escludendo nessuno dal possibile ristoro, ma naturalmente facendo sì che chi è stato incauto o superficiale debba in qualche modo dimostrare quello che è stato il raggiro da parte della banca, presupponendo che chi ha meno, sia in termini di patrimonio che in termini di reddito, sia più esposto al raggiro rispetto a chi ha un patrimonio di dimensioni più ampie, notevolmente diversificato, e magari anche un reddito molto, ma molto elevato.
Purtroppo siamo arrivati a questo punto dopo una vicenda che tutti ricorderanno essere stata molto severa, non solo per i risparmiatori, ma per la credibilità di tutto il sistema creditizio italiano, culminata con il famoso decreto del 22 novembre scorso, un decreto che il Governo ha fatto senza avere un'altra scelta di fronte, ma scegliendo quello che in quel momento era certamente il male minore. Quattro banche insolventi rischiavano di mettere in difficoltà il sistema creditizio, non solo nei territori di appartenenza e rischiavano di travolgere quindi tutti i risparmiatori e tutte le imprese, che da quelle banche dipendevano. Bene fece il Governo a fare quel decreto e bene fa oggi, dopo una lunga trattativa anche con la Commissione europea a varare questi provvedimenti che consentono alle banche, attraverso un fondo di solidarietà appunto di ristorare i risparmiatori. 
Credo che quello che è avvenuto anche ieri in Commissione – attraverso la testimonianza del governatore Visco abbiamo avuto modo di ripercorrerlo – ad oggi è molto chiaro e credo che gli effetti di quanto avvenuto possano essere appunto arginati anche attraverso modalità come quelle contenute all'interno di questo decreto. 
L'articolo 10: un altro articolo che riguarda la competenza della Commissione finanze, essenziale per il Fondo di solidarietà, alimentato appunto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi con un limite che – come ricordavo prima – è stato modificato rispetto a quello della legge di stabilità. 
L'altro articolo che ci interessa è l'articolo 11, il quale interviene sulla recente disciplina del DTA, cioè delle imposte differite attive o attività per imposte anticipate. Interveniamo per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. In particolare, la Commissione europea ha chiesto all'Italia che la trasformabilità in credito d'imposta delle DTA qualificate, ove ad esse non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte, le cosiddette DTA di tipo 2, sia subordinata al pagamento di un canone, al fine di rendere tale disciplina compatibile con la normativa UE in termini di aiuti di Stato; resta ferma l'ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate in credito d'imposta, ove a ciò corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte. 
Concludo, Presidente, anche perché rimane solo un articolo significativo che ci riguarda e cioè l'articolo 12, il quale introduce una deroga per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.